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SIOF | Società Italiana di Odontoiatria Forense

STATUTO della S.I.O.F.

Società Italiana di Odontoiatria Forense

Allegato A) all'atto Rep. n.

TITOLO I

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un’associazione sotto la denominazione di “SOCIETA’ ITALIANA DI ODONTOIATRIA FORENSE - S.I.O.F.” con sede presso il domicilio del Presidente protempore del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - SCOPI

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, di aggiornamento e di promozione scientifica e culturale interdisciplinare nei confronti degli associati e di terzi, nel campo medico-sanitario con particolare riguardo ed attenzione alle tematiche medico legali di pertinenza dell'odontoiatria secondo la più ampia accezione, compresa la chirurgia maxillo-facciale e l’igiene dentale.

L'associazione persegue i seguenti obbiettivi:

- promuovere l'organizzazione, il coordinamento e la partecipazione a gruppi di studio, corsi, incontri, seminari, congressi, nonché l’elaborazione di pubblicazioni scientifiche nell’ambito della odontoiatria legale e forense;

- agevolare l'aggiornamento medico-legale di interesse odontoiatrico e la divulgazione, presso gli operatori del predetto ambito, di leggi, norme, regolamenti e circolari che disciplinano l'esercizio della professione odontoiatrica;

- studiare e promuovere anche attraverso linee guida la più ampia diffusione di regole deontologiche e di comportamenti etici nelle attività odontoiatriche;

- perseguire una armonica sintesi tra sapere odontoiatrico e conoscenze medico-legali in tutti i casi che richiedono valutazioni cliniche della persona sub specie iuris.

È esclusa qualsiasi finalità politica e sindacale ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. Per il raggiungimento delle finalità sopra dette l'associazione potrà curare direttamente l'organizzazione di eventi, corsi, incontri collettivi, gruppi di studio, seminari, congressi et similia, nonché collaborare con singole persone e/o enti pubblici o privati nella realizzazione degli stessi. Lo svolgimento di tali eventi scientifici potrà avvenire anche con modalità telematica.

Articolo 3 - ORGANI

Sono Organi dell'associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

d) il Presidente Emerito, Responsabile dei rapporti con le istituzioni (d’ora in poi Presidente Emerito);

e) i Past-President;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti;

g) il Collegio dei Probiviri;

h) gli Aderenti e gli Aggregati;

i) l’Ufficio stampa.

Articolo 4 – DURATA

L'associazione ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove) ed è rinnovabile di quinquennio in quinquennio.

TITOLO II

Degli Associati

Articolo 5 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

Sono membri dell'associazione:

a) gli associati Ordinari;

b) gli associati Onorari.

Sono associati Ordinari i medico-chirurghi, gli odontoiatri, gli igienisti dentari, i bioeticisti, laureati in altre discipline scientifiche che s'interessano dell'attività scientifica e didattico-formativa bio-medico-legale nonché dell'attività assistenziale ad essa connessa, i cultori del diritto e i cultori di materia assicurativa, la cui domanda, controfirmata da due associati ordinari, venga accettata dal Consiglio Direttivo. Gli associati hanno l'obbligo di dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse al Consiglio Direttivo, che baderà a disciplinarne la risoluzione.

Tutti gli associati sono tenuti alla osservanza del presente statuto, a collaborare con gli organi dell'associazione per la realizzazione delle finalità associative, a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività. Sono associati Onorari coloro che per particolari meriti o riconoscimenti vengano ammessi come tali, previa delibera dell'Assemblea degli associati. È preclusa espressamente la possibilità di una partecipazione temporanea alla vita associativa. È riconosciuta la possibilità di affiliarsi\federarsi ad altre Società Scientifiche, purché di sicuro prestigio e senza scopo di lucro.

Articolo 6 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati ordinari e i Past President sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale il cui importo sarà stabilito annualmente da apposita delibera del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea degli associati. Il pagamento della quota conferisce il diritto di partecipare alle attività organizzate dall'associazione. La quota non è rivalutabile, né trasmissibile a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le istituzioni aderenti sono esonerate dal versamento della quota annuale.

Articolo 7 - RECESSO

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall'associazione, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. Colui che è receduto, se intende essere riammesso nell'associazione, deve presentare una nuova domanda al Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - ESCLUSIONE

Il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione degli associati che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi. In tale caso l'escluso può essere riammesso a seguito di presentazione di nuova domanda. Gli associati, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere esclusi dall'associazione quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, per indegnità.

Articolo 9

È escluso l'associato, il quale commette grave infrazione ai principi della Deontologia professionale ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all'associazione ed agli altri associati. L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo, dopo la valutazione e parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri, cui è data la facoltà di ascoltare l'associato. Il provvedimento di esclusione è assunto dall'Assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto presenti alla riunione.

TITOLO III

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati aventi diritto di voto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo equivalente, con modalità che assicurino l'avvenuta ricezione. La comunicazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare; essa deve essere inviata almeno dieci giorni prima della riunione. Essa potrà essere convocata anche al di fuori della sede lega e purché in Italia. L'assemblea è inoltre validamente costituita anche se tenuta a mezzo videoconferenza o audioconferenza con qualsiasi piattaforma affidabile, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, o il link internet e/o il numero telefonico a cui potranno collegarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è costituita dagli associati Ordinari. All’unanimità dei presenti può essere integrato l’ordine del giorno. Sono ammessi in assemblea e hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento delle quote. Ad ogni associato spetta un voto. È ammessa una sola delega documentata per associato. La votazione avviene a scrutinio segreto per l'elezione democratica degli organismi statutari; negli altri casi, anche per acclamazione orale o alzata di mano. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi da componente del Consiglio Direttivo da questi designato a maggioranza.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria è convocata obbligatoriamente una volta all'anno e delibera sulle questioni iscritte all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli associati presenti alla riunione aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria convocata per la proposta di scioglimento dell'associazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/2 (un mezzo) degli aventi diritto al voto e delibera con decisione di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. Sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo decide a maggioranza. L'assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario che obbligatoriamente ogni anno deve essere redatto dal tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo e nomina le cariche dell'associazione. Le delibere assembleari rimangono depositate presso la sede dell'associazione.

Articolo 13

L'Assemblea straordinaria delibera:

1) sulla proposta di scioglimento dell'associazione;

2) sulla proposta di modifica dello Statuto;

3) sul conferimento di poteri straordinari al Consiglio Direttivo;

4) su ogni altro caso previsto dal presente Statuto.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione ed è composto da 15 (quindici) membri effettivi: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e Segretario Culturale e massimo dieci Consiglieri. Requisito fondamentale e necessario per poter essere eletto alla carica di Presidente è essere associato ordinario con una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni consecutivi e la partecipazione ad almeno 2/3 (due terzi) degli eventi organizzati dall'associazione negli ultimi 5 (cinque) anni. Requisito necessario per l'elezione di qualsivoglia altra carica associativa è essere associato ordinario iscritto da almeno tre anni consecutivi e la partecipazione ad almeno la metà degli eventi organizzati dall'associazione negli ultimi 3 (tre) anni. Dopo che l'assemblea ha eletto il Consiglio Direttivo, quest'ultimo elegge fra i suoi membri il Presidente, le varie cariche e conferisce il titolo di Presidente Emerito al PastPresident con particolari meriti scientifici. Il ruolo di Presidente Emerito ha durata indefinibile e può essere revocato solo per decisione unanime del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente, ogni volta che lo ritiene opportuno e comunque almeno una volta all’anno, o di almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione avviene senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. La convocazione dovrà essere inviata almeno cinque giorni prima dalla data fissata. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale

il voto del Presidente. Al Consiglio Direttivo partecipano i Past President, il Presidente Emerito e i Probiviri, con diritto di voto. I Revisori dei Conti ed gli associati aderenti e aggregati possono partecipare ai Consigli Direttivi, su invito del Presidente, senza diritto di voto. In seno al consiglio non è ammessa delega. I Past President, il Presidente Emerito, i Probiviri, i Revisori dei Conti ed gli associati aderenti e aggregati non condizionano il quorum costitutivo dell’Assemblea del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 15

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e svolgono gratuitamente le loro funzioni; essi sono rieleggibili.

Articolo 16 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In sua assenza od impedimento, la firma e la rappresentanza dell'associazione spettano al Vice-Presidente. Alla cessazione del mandato, se non rieletto, assume la carica di Past President.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Vice Presidente rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando da questo abbia ricevuto apposita delega.

Articolo 18

Il Segretario conserva e custodisce l'archivio dell'associazione, provvedendo, d'intesa col Tesoriere, all'aggiornamento dell'Albo degli associati e alla stesura dei verbali di riunione, firma gli Atti ufficiali dell'associazione. In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere più giovane di età, che non sia il tesoriere.

Articolo 19- TESORIERE

Il Tesoriere ha in consegna i fondi dell'associazione, provvede agli incassi ed ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, compila i bilanci.

Articolo 20 - SEGRETARIO CULTURALE

Il Segretario Culturale è il referente degli associati aggregati e ne coordina le attività scientifiche e di aggiornamento a supporto di quelle del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e dura in carica due anni. Esso controlla la regolarità della gestione economico finanziaria, e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendo poi apposita relazione, che viene trasmessa all'Assemblea degli associati.

Articolo 22

Qualora il Collegio nell'effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chiederà per iscritto i necessari chiarimenti al Consiglio Direttivo e ne informerà, se del caso, l'Assemblea degli associati.

Articolo 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni. I Probiviri sono immediatamente rieleggibili per un solo altro mandato. Il Collegio dei Probiviri esprime parere obbligatorio non vincolante in materia di violazioni disciplinari e sulle altre materie rimesse al suo esame dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Articolo 24 – ADERENTI E AGGREGATI

Gli aderenti sono singoli studiosi, istituzioni e organismi, pubblici o privati, di riconosciuto prestigio nell’ambito di attività di interesse dell'associazione. Essi contribuiscono alle attività scientifiche dell'associazione. Gli aggregati sono associati che svolgono attività scientifica e di aggiornamento culturale a supporto di quelle del Consiglio Direttivo. In numero massimo di cinque, vengono scelti dal Consiglio Direttivo e durano in carica nella loro funzione per il termine del mandato di quest’ultimo.

Articolo 25 – UFFICIO STAMPA

L’ufficio stampa è l’organo addetto alla comunicazione e alla divulgazione dell'attività scientifica svolta dall'associazione. L’ufficio stampa cura il sito web istituzionale dell'associazione (www.siofonline.it), aggiornandolo costantemente.

TITOLO IV

DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 26

Costituiscono patrimonio dell'associazione i beni a qualsiasi titolo, anche mortis causa, pervenuti all'associazione stessa. Costituiscono, altresì, patrimonio dell'associazione le quote, le contribuzioni ordinarie e straordinarie versate dagli associati. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire utili, o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale agli associati. Le quote degli associati sono trasmissibili solo mortis causa.

Articolo 27

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea degli associati provvede a nominare un liquidatore il quale, in conformità a quanto dispone la legge, devolverà il patrimonio residuo dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V

DELLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 28

L'associazione si scioglie:

a) per volontà degli associati;

b) in ogni caso previsto dalle leggi vigenti;

c) per decorso del termine.

TITOLO VI

NORME DI RINVIO

Articolo 29

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano, nell'ordine, le norme di legge e gli usi in materia che risultano applicabili alle associazioni non riconosciute.