SIOF | Società Italiana di Odontoiatria Forense

A proposito di una specializzazione in Odontoiatria Forense

In un articolo pubblicato on line da "Odontoiatria 33" il dott. Antonio della Valle sostiene la necessità di una specializzazione in Odontoiatria Legale e Forense. I toni polemici utilizzati hanno sollecitato l'intervento critico del prof. Franco Introna. Il presidente di Simla in un articolo pubblicato sul sito della società scientifica ribadisce la posizione di quest'ultima sul tema. Argomento sul quale interviene ora anche la presidente nazionale Siof, Gabriella Ceretti.

Le riflessioni del presidente nazionale Siof, Gabriella Ceretti

"È fuori discussione che l’odontoiatra necessiti di una specifica formazione per poter correttamente valutare i profili di responsabilità. Infatti a tal fine già esiste sul nostro territorio una notevole offerta formativa con percorsi dedicati. Ciò detto, come odontoiatra assolutamente mi discosto dal tono aggressivo dell’articolo, in più punti peraltro farraginoso e poco comprensibile ma chiaramente e ingiustificatamente offensivo per la Medicina Legale. Nel momento in cui oltre al Codice Deontologico esiste una Legge che prevede la necessità di associare nella Consulenza Tecnica d’Ufficio il medico legale e lo specialista di branca, argomentazioni come quelle che compaiono nell’articolo sono immotivate e insostenibili. Aggiungo un’ultima riflessione. L’equilibrio valutativo e la ragionevolezza, che rappresentano alcuni fra gli apporti più importanti del medico legale nella valutazione congiunta della responsabilità (e i toni dell’articolo sono dimostrativi di quanto possano essere importanti per modulare la dialettica di alcuni odontoiatri) sono fondamentali non solo in ambito di Accertamento Tecnico Preventivo o in sede giudiziale ma, a mio parere, anche in quella fase iniziale di valutazione sulla quale si basa la Consulenza Tecnica di Parte. È questo infatti il primum movens del contenzioso ed il presupposto sul quale il patrocinatore legale baserà la richiesta risarcitoria e, di conseguenza, il paziente le sue aspettative e la disponibilità a conciliare. E quindi proprio al fine di evitare cause velleitarie o richieste risarcitorie insostenibili - come quelle che, purtroppo, non raramente si vedono in ambito odontoiatrico e che alla fine ricadono sulle spalle del ricorrente - più che ipotizzare ultronei percorsi specialistici odontoiatrici, ritengo che sarebbe al contrario opportuno prevedere l’obbligatorietà della valutazione congiunta dello specialista di branca e del medico legale fin dal momento in cui si inizia a delineare la richiesta risarcitoria.”

 

L'intervento del presidente nazionale Simla, Franco Introna

"Abbiamo letto questo articolo pubblicato sulla rivista “Odontoiatria 33” dal Dott. Della Valle, odontoiatra, libero professionista. L’articolo appare di difficile lettura, a tratti incomprensibile, ma dal chiaro contenuto e dalle limpide finalità. Le conoscenze normative e giuridiche dell’estensore sulle normative di legge vigenti inerenti l’affidamento degli incarichi in tema di responsabilità professionale, sulle procedure con cui si espleta una perizia o una consulenza, sull’ apporto differenziato del Medico legale e dello Specialista di branca appaiono quanto meno traballanti. Comunque, poco importa, ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, anche se subdolamente offensivo per la categoria dei Medici legali. Il collegio dei Docenti di Medicina legale (MED 43) e la SIMLA, hanno concordemente ribadito nelle sedi competenti che la specializzazione in Odontoiatria forense non ha alcun interesse sociale e che l’odontoiatra deve essere considerato per peculiari caratteristiche culturali, uno specialista di branca qualificato. Non ho nessuna intenzione di cadere nella polemica o nel chiacchiericcio, non voglio perdere tempo in inutili precisazioni o puntualizzazioni, né tantomeno colmare lacune culturali. Ognuno dimostra di essere ciò che è per cosa e come scrive, le Riviste per ciò che pubblicano. Leggete con attenzione l’articolo, soffermatevi sulle singole frasi se riuscirete a districarvi fra gli anacoluti, poi, gentilmente, fatemi partecipe del vostro pensiero scrivendo un commento (potete utilizzare i nostri social e googlegroups). Qualunque esso sia".

 

L'articolo di Antonio Della Valle - Odontoiatra, Specialista in Chirurgia Orale, Odontologo Forense - pubblicato su Odontoiatria 33

Il riconoscimento di diversità, peculiarità e specificità professionali, sebbene con profili formativi basilari comuni, delle professioni del Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria e del Laureato in Medicina e Chirurgia rappresenta oggi più che mai è un passo necessario sotto il profilo definizionale, criteriale e scientifico.

L’accordo siglato nel protocollo di Intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha aperto una più corretta visione a dotare organicamente il sistema “giustizia” e quello sociale di una competenza più adeguata, idonea e maggiormente rispondente per formazione ed esperienza lavorativa clinica alle esigenze di un’organizzazione giudiziaria attenta alle professionalità pregne ed intrise di sapere medico- legale ed operativo nelle discipline professionali.

L’Odontoiatra Specialista in Odontoiatria Forense è giusto dirlo fin da subito che in tutte le sue consulenze apporterebbe sempre il valore aggiunto ed inestimabile della sua pratica clinica diversamente dal Medico Chirurgo Specialista in Medicina Legale ove tale aspetto clinico manca del tutto e viene sempre supplementato dal Medico Chirurgo specialista che pratica l’omologa disciplina oggetto della consulenza riferita alla controversia.

Alla luce di tale indiscutibile premessa l’ipotesi di supplenza come anche di interscambiabilità dell’Odontoiatra con il Medico Chirurgo e, ancor di più, con il Medico Legale risulta essere doverosamente mera utopia ed immeritevole di considerazione a patto che i contenuti dei fatti oggetto per l’appunto della consulenza possano essere ricollocati oggettivamente nelle loro binarie competenze e/o afferibili alle loro circostanziate esperienze formative.

L’ostracismo oggettivo e fattuale, ammantato “simpaticamente” e “velenosamente” di generica preoccupazione, da parte di qualche esponente del Direttivo di qualche Società Scientifica medico-legale esprime chiaramente una linea di intesa demarcativa poco seria tra i due ambiti, Odontoiatrico e Medico-chirurgico, e, per di più, formula la cifra sostanziale di un ragguardevole, ostile e fazioso posizionismo strategico con finalità dichiaratamente corporative.
Quella che vien vista, paventata e sentita come indomita “autonomizzazione” dell’Odontoiatra auspicante in tal modo una Specializzazione in Odontologia Legale e Forense, non lede di certo alcun diritto di casta, alcuna maestà dominante e non viene altresì meno ad alcun dovere di cooperazione e collaborazione interspecialistica tra il SSD MED/28 e il SSD MED/43.

Inoltre e, molto verosimilmente, il continuo arroccarsi nell’ambito della pura e asindotica presupponenza della Medicina Legale in senso stretto ed in senso lato attualmente evidenzia solo caratteri di poco dinamismo ed assurda e inconcepibile ipocinesia. Quanto si sottoscrive nell’intento di sedare preoccupazioni di “sedizioni in corso” da parte degli Odontoiatri evidenzia, invece, chiari intenti limitativi nei confronti di una disciplina, quale l’Odontoiatria, che ha dignità quarantennale di Corso di Laurea Magistrale e paritario profilo istituzionale e costituzionale a quello del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Far finta inopinatamente di non comprendere la necessità di una Specializzazione in Odontoiatria Legale e Forense fino a “strapparsi le vesti”, tralasciando le necessarie garanzie democratiche di progresso e sviluppo, anche perfettamente e del tutto in linea ai suoi diritti, rappresenta un fatto di una gravità costituzionale inusitata e, ancor di più, allocare sofisticamente la reale discriminazione e non necessità di evoluzione specializzativa alla mancanza di posizioni lavorative in ambiti sanitari Nazionali e Regionali evoca quadri sintomatici di esternazioni di “conservatorismo” iniquo che, ancora, gli attuali ordinamenti universitari nella direzione e sotto l’egida di una progettualità evolutiva europea riformante abiurano senza alcuna remora e altrettante immeritorie giustificazioni.

Quanto dichiarato e sottoscritto relativamente all’Istituzione della Scuola di Specializzazione in Odontologia Legale e Forense da parte di chi appartiene al contesto Universitario Medico-Legale è inammissibile, intollerabile e non contemplabile da chi rappresenta un Ente pubblico che ha il compito di promuovere la Ricerca, il progresso delle Scienze e l'Istruzione di livello superioreSi ricorda che l’Università è, infatti, un ente pubblico autonomo Ente pubblico che ha il compito di promuovere la Ricerca, il progresso delle Scienze e l'Istruzione di livello superiore ricondurre “malevolmente” considerazioni ad aspetti organizzativi esterni quali SSN e altro dotato, infatti, di autonomia scientifica, pedagogica, organizzativa, finanziaria e amministrativa e, pertanto, non è nei principi di competenza, rappresenta un reale abuso in democrazia ed una lesione di un diritto inalienabile, quello della “formazione competente”.

L’istituzione e l’apertura di una nuova Scuola di Specializzazione del SSD MED/28 ha esigenze che travalicano le peculiarità interessate di Società Scientifiche che osano anche discorrere e discettare in modo inadeguato, come ben si anticipava, “horribile dictu” in nome e per conto del SSN. I principi di discussione non possono essere informati a chiare allocuzioni di interesse e a posizioni di casta belligeranti, liberticide e contrarie ad ogni forma di democrazia reale.

L’Odontoiatria non può permettere con la sua storia scientifica e di assoluto progresso nella disciplina che questa barbarie ostativa abbia ulteriore consenso e pragmatizzi ritardi “interessati” di sorta! L’evidente ratifica di antitesi rappresenta una chiara formula di ignominia culturale ed il “serrare i ranghi”, sotto le mentite spoglie di una tutela di valori culturali e scientifici la dice già tutta circa l’assenza proprio di questi ultimi e rappresenta, così come posta ed evidenziata, una vera e propria onta nei confronti di coloro che da anni all’ambito della Medicina Legale ed allo stesso sistema “giustizia” hanno ricondotto, insieme al loro sapere, al loro incessante studio specialistico sub specie iuris, alla loro elevata conoscenza specialistica nel campo multilaterale e pluriprospettico i migliori profili di competenza sia inambito penale, civile ed amministrativo. Tale ratificato oltraggio dovrà “ad horas” trovare piena e sicura ricomposizione, migliori e più idonei elementi di dialogo comunicativo e relazionale in quanto uno Specialista in Odontologia Legale e Forense rappresenta per il Medico Legale non un “vulnus”, ma un’avanguardia e la migliore intesa sia per il progresso culturale e scientifico da una parte, sia perché formula il più congruo interlocutore tecnico. Attualmente i collegi medico-legali/odontoiatri hanno talora una composizione inadeguata per la risoluzione giurisprudenziale di fatti che, trattati altresì nel contesto di una formazione sintonica, avrebbero maggiori profili di positività sia per la giustizia come Ente sia per la società civile. Prese di posizioni così categoriche arricchite di preoccupazioni, di paturnie ingiustificate e mortificanti devono necessariamente lasciare il posto senza meno a nuove soluzioni concertate e rispettate, in quanto, diversamente, dovrà essere il dibattito parlamentare come altri Organi a ritrovare la migliore ricomposizione logica nella finalità del bene della democrazia. Lascia, infine, completamente esterrefatti e chiaramente disorientati che una Società Scientifica accreditata presso il Ministero della Salute propenda e deragli per declivi così grevi, illogici e contrari alla sua presupposta mission!

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