La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale il comma 4 dell’art. 15 ritenendo la norma visibilmente contraria ai principi di equità ed eguaglianza previsti dalla Costituzione. Il commento della SIOF
(articolo tratto da “Odontoiatria33” - 19 ottobre 2021)
L’art.15 della Legge 8 marzo 2017 n.24 in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie prevede nella nomina del collegio peritale la presenza della figura del medico legale e di uno o più specialisti come consulenti tecnici, e ciò in omaggio al rigore valutativo richiesto nei casi di responsabilità professionale medica.
Contemporaneamente, il comma 4 del medesimo articolo, per motivi di contenimento delle spese peritali, vieta drasticamente l’aumento nella misura del 40 % del compenso spettante al singolo per ogni componente del collegio, misura prevista dall’art. 53 del DPR 115/02 per la quasi totalità degli incarichi peritali.
Questa misura ha dunque creato una situazione ben diversa dal rigore valutativo auspicato in quanto ha di fatto allontanato i consulenti tecnici più accreditati dall’accettare un incarico. Inoltre, appariva inaccettabile che la stessa attività peritale trovasse limitazione retributiva solo in casi di responsabilità medica e non in discipline diverse o comunque in altre tipologie di controversie, anche se di interesse medico, ad esempio in casi di valutazione di lesioni in infortunistica stradale, quasi l’attività peritale in tema di responsabilità medica presentasse una minore difficoltà rispetto a consulenze tecniche espletate in campi diversi.
Tale disparità di trattamento viola l’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza) e contrasta con quanto riportato nel decreto del Ministero della Salute 165 del 7/2016 che prevede la facoltà del giudice di raddoppiare il compenso per unico a fronte dell’incarico collegiale qualora conferito a medici ed esercenti professioni sanitarie.
La citata limitazione degli onorari dei CTU prevista nella Legge 24/17 è apparsa peraltro oltremodo ingiustificata in ragione della inadeguatezza dei compensi previsti per incarichi nel campo della responsabilità medica, stabiliti nelle tabelle presenti nel decreto del Ministero della Giustizia, Economia e Finanze del maggio 2002 art. 20 e 21, in alternativa a cui il giudice può legittimamente fare ricorso al criterio delle vacazioni, con ulteriore contrazione retributiva. La contrazione delle competenze voluta dalla L. 24/17 è apparsa quindi particolarmente iniqua nei casi in cui la complessità dell’incarico richieda la presenza nel collegio peritale di più consulenti tecnici risultando gli onorari ulteriormente contratti per ogni altra presenza in veste di consulente. In questo panorama è quindi intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 102/2021, la quale ha dichiarato l’illegittimità del comma 4 dell’art. 15 della 24/17 rendendo ragione di questa norma visibilmente contraria ai principi di equità ed eguaglianza previsti dalla Costituzione nell’art.3, inefficace nel richiamare consulenti tecnici di alta professionalità e limitativa per la dignitosa retribuzione dei consulenti.
A cura di: Franco Pittoritto, odontologo forense; Francesca Pittoritto, avvocato