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SIOF | Società Italiana di Odontoiatria Forense

Assistente di Studio Odontoiatrico e responsabilità legale

Intervista all'avvocato Michele Lucca

di Patrizia Biancucci
(da Management Odontoiatrico)

Nel contesto sanitario contemporaneo, l’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) rappresenta una figura chiave all’interno dell’équipe odontoiatrica, non solo per il supporto operativo al professionista, ma anche per il contributo determinante alla qualità e alla sicurezza delle prestazioni erogate. Il suo ruolo, formalmente riconosciuto in Italia con il DPCM del 9 febbraio 2018, si configura come quello di un operatore di interesse sanitario con competenze tecniche, organizzative e relazionali ben definite.
La responsabilità professionale dell’assistente alla poltrona si inserisce proprio in questo quadro normativo e operativo: essa non riguarda esclusivamente l’esecuzione corretta delle mansioni affidate, ma si estende al rispetto dei protocolli clinici, delle norme igienico-sanitarie, della gestione dei dati sensibili e della relazione con il paziente. Pur non potendo intervenire direttamente sull’atto clinico, l’ASO è chiamato ad agire con diligenza, prudenza e competenza, contribuendo attivamente alla prevenzione del rischio e al buon funzionamento dello studio. In questo senso, la responsabilità professionale dell’ASO assume una dimensione multidisciplinare: tecnica, etica e organizzativa. Comprenderne i limiti, le implicazioni e gli ambiti di applicazione è fondamentale non solo per tutelare il professionista, ma anche per garantire elevati standard di assistenza e sicurezza per il paziente. Ne parliamo con l’avvocato Michele Lucca, del Foro di Udine, Patrocinante in Cassazione, Specialista in Diritto del Lavoro, fiduciario di Compagnie di Assicurazione e socio SIOF. Svolge attività di formazione a favore delle strutture sanitarie private e dei medici.

Quali sono i requisiti di qualifica obbligatori per l’ASO e come viene definita giuridicamente questa figura?

È importante chiarire subito che l’ASO è qualificato come un operatore d’interesse sanitario. Non è un professionista sanitario laureato (come l’odontoiatra o l’igienista), ma un operatore che ha seguito un iter formativo specifico regolamentato dal DPCM 9 febbraio 2018 e successivi. I requisiti sono il possesso di un attestato di qualifica professionale ottenuto dopo un corso di almeno 700 ore (300 di teoria e 400 di tirocinio), l’obbligo di un aggiornamento annuale di almeno 10 ore. L’esenzione è prevista solo per chi ha maturato almeno 36 mesi di lavoro documentato come assistente alla poltrona nei dieci anni precedenti l’aprile 2018.

Quali sono i rischi per chi lavora senza questa qualifica e a cosa va incontro l’odontoiatra che lo assume?

Il rischio è di natura penale. Svolgere le mansioni di ASO senza titolo può configurare il reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 c.p. Il datore di lavoro risponde a titolo di concorso nel reato e subisce sanzioni pesantissime previste dal D.lgs. 81/08 per la mancata formazione del personale (arresto fino a 4 mesi o ammende fino a oltre € 6.000).

Entrando nel vivo del lavoro quotidiano, qual è il confine invalicabile tra le mansioni dell’ASO e l’attività clinica?

La legge è categorica: all’ASO è fatto assoluto divieto di intervenire direttamente sul paziente, anche se il medico è presente e lo supervisiona. L’ASO può assistere, predisporre lo strumentario e gestire l’accoglienza, ma non può rilevare impronte dentarie, eseguire ablazione del tartaro (detartrasi) o sbiancamenti, effettuare radiografie o fare diagnosi. Qualunque manovra, cruenta o incruenta, nel cavo orale del paziente è riservata esclusivamente ai professionisti abilitati.

In che modo il fatto di essere un lavoratore subordinato incide sulla responsabilità legale? Se l’ASO sbaglia, paga solo il dentista?

Direi che non è così semplice. L’ASO opera in regime di dipendenza e deve attenersi alle linee organizzative definite dal professionista. Tuttavia, se l’ASO compie un atto non consentito (come ad esempio una detartrasi), ne risponde personalmente in sede penale per esercizio abusivo. Il medico, e specialmente il Direttore Sanitario, risponde per omessa vigilanza, poiché ha l’obbligo giuridico di garantire che il personale non compia atti abusivi.

Riguardo la sicurezza delle cure, se un ASO rileva un rischio o un errore, come deve comportarsi?

L’ASO deve partecipare attivamente alla gestione del rischio; infatti, è obbligato a seguire i programmi di formazione sulla radioprotezione e sulla sicurezza. Da qui la mancata segnalazione di rischi o l’inosservanza delle norme interne può portare a responsabilità disciplinari, civili e contrattuali, fino al licenziamento.

Nel caso in cui si verifichino infezioni crociate nello studio, a chi va addebitata la colpa?

L’ASO ha la responsabilità operativa della sterilizzazione e decontaminazione dello strumentario. Se un paziente contrae un’infezione a causa di una procedura di sterilizzazione mal eseguita, l’ASO può essere ritenuto responsabile per negligenza o imprudenza. Il Direttore Sanitario, però, resta il garante ultimo della correttezza di questi protocolli e risponde disciplinarmente per mancata o insufficiente vigilanza.

Infine, cosa succede se il dentista ordina all’ASO di fare qualcosa di palesemente illegale, come “scattare una lastra” o “fare una pulizia”?

Questo è il punto più critico e l’ASO ha il dovere di rifiutarsi. L’ordine del superiore gerarchico non esime dalla responsabilità penale per un atto espressamente vietato dalla legge. Se l’ASO esegue l’ordine, commette il reato di esercizio abusivo; il medico, dal canto suo, verrà perseguito per aver agevolato l’abuso. In sintesi: la subordinazione non è uno scudo legale nel caso vengano violati i confini della propria qualifica professionale e delle proprie mansioni.

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