Perizie senza collegio? La sentenza è nulla: cosa cambia per gli odontoiatri

di Avv. Michele Lucca, Consigliere SIOF
(tratto da Management Odontoiatrico)

Immaginate di essere coinvolti in un contenzioso per un trattamento ortodontico contestato. Il giudice nomina un perito, un medico legale che esamina la documentazione, redige la sua relazione, e il tribunale decide sulla base di quella. Sembra la normalità. Eppure, quella sentenza potrebbe essere radicalmente travolta. La Corte di Cassazione, con una pronuncia destinata a fare storia, l’ordinanza 29 marzo 2026, n. 7577 emanata dalla Terza Sezione Civile, (e così consolidando il solco interpretativo rigoroso già tracciato dalla sentenza di Cassazione Civile, Sez. III, 11 giugno 2025, n. 15594), ha stabilito un principio chiaro e senza eccezioni: nei processi civili per responsabilità sanitaria, la perizia affidata a un solo consulente viola la legge, e la sentenza che su quella perizia si fonda è nulla (già a Cass. Civ., Sez. 3, n. 15594 del 11-06-2025 si era uniformata la giurisprudenza di merito). Ad esempio, la Corte d’Appello di Catania, applicando la pronuncia della Cassazione, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado fondata su una CTU non collegiale, ribadendo che il vizio deve essere dedotto dalla parte interessata nel primo atto successivo all’espletata consulenza e, se disatteso, riproposto come motivo di gravame (Corte d’Appello Catania, sentenza 10/10/2025, n. 1305).
È in questo scenario che entra in gioco la missione della Società Italiana di Odontoiatria Forense. I professionisti che si formano in questa disciplina non si preparano soltanto a valutare i danni dentali da un punto di vista clinico: si stanno costruendo, a tutti gli effetti, come la componente specialistica odontoiatrica che la legge oggi impone obbligatoriamente accanto al medico legale. Che si tratti di affiancare il CTU medico legale nominato dal giudice nelle varie branche, implantologia, ortodonzia, parodontologia, protesi, odontoiatria pediatrica, o di supportare il CTP medico legale nella costruzione della tesi di parte, l’odontoiatra forense formato è oggi una figura non più opzionale, ma necessaria per legge. Una necessità che la Cassazione ha appena trasformato in obbligo giudiziariamente sanzionato con la nullità della sentenza.
La regola che molti ignorano: il collegio è obbligatorio
Dal 1° aprile 2017, la cosiddetta Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) ha introdotto una regola precisa per i procedimenti giudiziari in materia di responsabilità sanitaria: il giudice non può affidare la perizia a un singolo consulente, ma deve nominare un medico legale insieme a uno o più specialisti della branca coinvolta. Per un caso di implantologia, serve un esperto in implantologia. Per un trattamento ortodontico contestato, serve l’ortodontista. Per una protesi mal riuscita, serve il protesista. Non basta il medico legale da solo. Questa non è una raccomandazione. È un obbligo di legge. Il motivo è semplice: il legislatore ha ritenuto che la complessità delle questioni medico-sanitarie richieda uno sguardo specialistico affiancato a quello medico-legale. Le due competenze insieme, non una al posto dell’altra.
Cosa succede se il giudice non rispetta questa regola?
Fino a poco tempo fa, la questione era molto dibattuta e non c’era una linea unica nei tribunali. Per alcuni giudici, nominare un solo perito era una semplice irregolarità, quasi un dettaglio formale senza gravi conseguenze. Per altri, invece, era un errore serio, che però doveva essere contestato subito dall’avvocato: se non lo si faceva notare immediatamente, si perdeva il diritto di lamentarsene. In pratica, regnava l’incertezza e nessuno sapeva con sicurezza cosa sarebbe successo.
La Cassazione ha ora fatto chiarezza definitiva: «Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l’inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei termini di cui all’art. 15 legge n. 24 dell’8 marzo 2017 è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile» (Cass. Civ., Sez. 3, n. 15594 del 11-06-2025). «Nei procedimenti civili introdotti dopo l’entrata in vigore della l. 8 marzo 2017, n. 24, aventi a oggetto la responsabilità sanitaria, l’articolo 15 impone, quale regola processuale inderogabile, che l’accertamento tecnico sia svolto mediante consulenza o perizia collegiale, affidata a un medico legale e a uno o più specialisti della disciplina interessata, scelti dagli albi e privi di conflitti di interessi; ne consegue che è nulla la sentenza che, in difformità da tale modello di "collegialità qualificata", fondi il rigetto della domanda risarcitoria esclusivamente sulle risultanze della perizia espletata nel parallelo procedimento penale su richiesta del pubblico ministero, la quale, pur costituendo prova atipica liberamente valutabile, non può surrogare l’obbligatoria consulenza tecnica collegiale di cui all’articolo 15 l. n. 24/2017» (Cassazione civile sez. III, 29/03/2026, n. 7577). In parole semplici: si ricomincia da capo. La Cassazione annulla tutto e rinvia il caso nella migliore delle ipotesi alla Corte d’Appello, in quella peggiore addirittura al Tribunale di primo grado, che dovrà ordinare una nuova perizia fatta come vuole la legge e poi decidere di nuovo. Anni di udienze, memorie e attese: tutto da rifare.
Perché questa sentenza riguarda direttamente gli odontoiatri
La pronuncia della Cassazione nasce da un caso di responsabilità sanitaria in ambito pneumologico, ma il principio vale per tutti i procedimenti in materia di responsabilità sanitaria, odontoiatria inclusa. Questa sentenza cambia radicalmente anche il vostro ruolo di esperti nel processo. Che siate chiamati come specialisti a fianco del CTU medico legale, o come Consulenti Tecnici di Parte (CTP) per il paziente danneggiato, per la struttura odontoiatrica o per il singolo professionista, il vostro primo compito, ancora prima di entrare nel merito clinico, diventa quello di essere i “guardiani” della regola della collegialità.
Se notate che il giudice ha nominato unicamente un medico legale, senza affiancargli lo specialista odontoiatra richiesto dalla legge, avete il dovere e il potere di segnalarlo immediatamente all’avvocato che vi ha incaricato. Così facendo, non state sollevando un cavillo, ma state fornendo un’arma procedurale decisiva: la possibilità di contestare subito la nomina, chiederne l’integrazione e, in caso di diniego del giudice, avere già pronto un motivo di nullità che potrebbe far crollare l’intera sentenza, con tutto ciò che questo comporta in termini di anni di processo da rifare, come abbiamo visto. Se, invece, siete voi gli specialisti odontoiatri che il giudice ha nominato da soli, senza affiancarvi il medico legale, il discorso si capovolge: in quel caso avete la concreta opportunità di evitare di svolgere un lavoro destinato a essere inutile. La legge richiede che nei giudizi di responsabilità sanitaria l’incarico sia affidato congiuntamente a un medico legale e a uno o più specialisti della disciplina interessata. Siete quindi nella posizione ideale per richiamare subito l’attenzione del giudice su questa lacuna e chiedere che il collegio venga integrato con il medico legale, prima ancora di cominciare le operazioni peritali. Un gesto di correttezza professionale che tutela tutti: il processo, le parti e, non da ultimo, la vostra stessa attività.
Una regola che vale anche per le perizie preventive
C’è un altro aspetto spesso trascurato. La legge Gelli-Bianco prevede che, prima di avviare una causa civile, le parti debbano obbligatoriamente passare attraverso una consulenza tecnica preventiva condotta ai sensi dell’art. 696-bis del Codice di Procedura Civile. È una sorta di tentativo di mediazione tecnica, prima del processo vero e proprio. Ebbene, la Cassazione ha precisato che il requisito del collegio vale anche in questo contesto: se quella perizia preventiva è stata fatta da un singolo consulente (magari perché svolta prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco), il giudice del merito non può semplicemente recepirla. Deve disporne la rinnovazione, rispettando questa volta la regola della collegialità.
Come tutelarsi: il consiglio pratico
La regola è chiara, ma la sua applicazione richiede attenzione e tempestività. Ecco i punti chiave da tenere a mente. L’errore va segnalato subito. Non si può attendere la sentenza per lamentarsi della composizione del collegio peritale. Occorre sollevare l’eccezione nella prima difesa utile dopo la nomina del consulente (anche la Corte d’Appello di Caltanissetta richiama la necessità di dedurre tempestivamente il vizio di nullità della CTU per violazione dell’art. 15 L. 24/2017, confermando che la nullità è relativa e soggetta a preclusione se non eccepita tempestivamente: Corte d’Appello Caltanissetta, sentenza 12/12/2024, n. 450, conformi Cass. civ., sez. III, sentenza 10/12/2019, n. 32143; Corte d’Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/04/2022, n. 60; Corte d’Appello Brescia, sentenza 28/01/2025, n. 68). Va poi riproposto in appello, se il giudice di primo grado non ha dato seguito alla richiesta. Non basta protestare genericamente sulla qualità della perizia: occorre fare esplicito riferimento alla violazione dell’art. 15 della Legge Gelli-Bianco e chiedere la rinnovazione dell’incarico a un collegio composto nei termini di legge.
La qualità della perizia prima di tutto
Il senso di tutto questo è che la valutazione della responsabilità sanitaria è un’attività complessa che richiede un’alleanza di competenze. La legge stessa riconosce che il giudizio non può prescindere da due professionalità distinte e insostituibili: quella del medico legale e quella dello specialista clinico (la giurisprudenza di merito conferma che la scelta delle specializzazioni dei consulenti deve essere pertinente all’oggetto della controversia, Corte d’Appello Caltanissetta, sentenza 18.11.2025, n. 497). Al medico legale spetta il compito fondamentale di inquadrare il nesso di causa, valutare il danno biologico e tradurre la vicenda clinica nei rigorosi termini richiesti dalla giustizia. Allo specialista odontoiatra, che quella disciplina la vive quotidianamente in ambulatorio, spetta invece il compito, altrettanto cruciale, di giudicare la correttezza squisitamente tecnica dell’atto: se un’implantologia ha rispettato i protocolli, se un piano ortodontico era clinicamente appropriato, se una diagnosi parodontale era corretta. Non si tratta di una figura che prevale sull’altra, ma di due professionalità che si integrano a vicenda per fornire al giudice una visione completa e inattaccabile. La Legge Gelli-Bianco lo aveva già capito nel 2017. La Cassazione, otto anni dopo, ha finalmente dato a questa necessaria collaborazione il peso che merita.
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