Iscrizione all’Albo dei CTU: la competenza specialistica non si esaurisce nella formazione teorica

di Patrizia Biancucci
(tratto da Management Odontoiatrico)
L’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) costituisce uno strumento essenziale attraverso il quale l’autorità giudiziaria individua professionisti dotati di specifiche competenze tecniche da porre al servizio dell’accertamento giudiziale. La disciplina dei requisiti per l’iscrizione, tuttavia, pone un tema particolarmente rilevante quando la valutazione della professionalità viene effettuata attraverso il parametro della cosiddetta “speciale competenza tecnica”: fino a che punto la mancanza di corsi di formazione recenti può giustificare il rigetto della domanda di un professionista che vanti un’esperienza pluridecennale nel settore e abbia già svolto numerosi incarichi conferiti dall’autorità giudiziaria? Una recente pronuncia della Corte d’Appello offre una risposta significativa, riaffermando un principio di equilibrio tra requisiti formali e concreta qualificazione professionale.
Il caso: oltre vent’anni di esperienza e il rigetto per carenza formativa
La vicenda riguarda un professionista operante da oltre vent’anni nel settore nautico e della navigazione, con una consolidata esperienza tecnica e professionale e precedenti incarichi svolti nell’ambito giudiziario. Il professionista risultava già inserito nell’Albo dei CTU dal 2021. A seguito della migrazione delle posizioni verso i nuovi sistemi telematici ministeriali, si rendeva tuttavia necessario procedere agli adempimenti richiesti dal nuovo sistema. La domanda veniva respinta dal competente Comitato, principalmente in ragione della ritenuta assenza di adeguati percorsi formativi recenti, considerati necessari ai fini della dimostrazione della speciale competenza richiesta dalla normativa. Il provvedimento poneva quindi una questione di particolare rilievo: può un requisito formativo di carattere formale prevalere sulla concreta esperienza professionale maturata per decenni e già riconosciuta dalla stessa autorità giudiziaria attraverso il conferimento di incarichi?
La valutazione della Corte d’Appello
Il professionista proponeva reclamo avverso il rigetto, evidenziando la propria esperienza ultraventennale, la documentazione attestante la qualificazione tecnica e il possesso di certificazioni internazionali, tra cui quelle riconducibili agli standard ISO 9001 e ISO 14001. Particolare rilievo assumeva inoltre la circostanza che il professionista avesse già ricevuto e svolto incarichi giudiziari, elemento idoneo a dimostrare non soltanto la propria preparazione teorica, ma anche la capacità di applicare concretamente le conoscenze tecniche nell’ambito di procedimenti giudiziari. La Corte d’Appello ha accolto il reclamo, attribuendo rilievo alla continuità della posizione professionale preesistente e alla natura della procedura derivante dalla migrazione verso il nuovo sistema telematico. Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte, la vicenda non poteva essere valutata semplicemente come una domanda di iscrizione presentata da un soggetto completamente nuovo, ignorando il percorso professionale e giudiziario già maturato.
La “speciale competenza tecnica” e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Il punto centrale della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e, più in generale, del concetto di speciale competenza tecnica richiesto per l’inserimento nell’Albo. La competenza specialistica non può essere automaticamente identificata con la partecipazione a corsi di formazione teorica o con il possesso di attestati conseguiti in un determinato arco temporale. La formazione continua costituisce certamente un elemento importante nella qualificazione professionale, soprattutto in settori caratterizzati da rapida evoluzione normativa e tecnologica. Tuttavia, essa non rappresenta necessariamente l’unico parametro attraverso il quale accertare l’effettiva preparazione di un professionista. Nel caso esaminato, la Corte ha valorizzato una serie di elementi convergenti:
- l’esperienza professionale maturata in oltre vent’anni di attività;
- la documentazione comprovante la qualificazione tecnica;
- le certificazioni professionali possedute;
- la precedente iscrizione all’Albo;
- il conferimento e lo svolgimento di incarichi da parte dell’autorità giudiziaria;
- la continuità dell’attività specialistica esercitata nel settore di riferimento.
Si tratta di elementi che, valutati nel loro complesso, consentono di verificare la competenza del professionista non soltanto sul piano astratto, ma attraverso la concreta esperienza maturata nell’esercizio della professione.
Gli incarichi giudiziari come indice concreto di qualificazione
Particolarmente significativa è la rilevanza attribuita agli incarichi precedentemente conferiti dall’autorità giudiziaria. L’attività svolta quale consulente tecnico non costituisce, infatti, una mera esperienza professionale generica. Il CTU è chiamato a mettere a disposizione del giudice conoscenze specialistiche, traducendole in valutazioni tecniche funzionali alla decisione della controversia. Lo svolgimento effettivo di tali incarichi rappresenta quindi un elemento concreto per valutare la capacità del professionista di operare proprio nell’ambito per il quale viene richiesta l’iscrizione. Da questo punto di vista, l’esperienza giudiziaria presenta una peculiarità: non documenta soltanto la conoscenza di una determinata materia, ma anche la capacità di applicare quella conoscenza secondo le esigenze proprie del procedimento giudiziario. La reiterazione degli incarichi e la loro effettiva esecuzione possono pertanto assumere un particolare valore nella valutazione complessiva della competenza specialistica.
Un principio particolarmente rilevante nella fase di transizione digitale
La vicenda assume ulteriore interesse in considerazione del processo di digitalizzazione e di riorganizzazione delle procedure relative agli Albi CTU. La migrazione delle posizioni professionali verso nuovi sistemi telematici non dovrebbe trasformarsi, secondo l’impostazione fatta propria dalla Corte, in un’occasione per azzerare la storia professionale dell’iscritto o per trattare automaticamente la posizione preesistente alla stregua di una nuova domanda. Il passaggio da un sistema informatico a un altro costituisce, infatti, un cambiamento procedurale e amministrativo, che non determina di per sé una perdita della competenza professionale precedentemente maturata. Ne deriva l’esigenza di distinguere il piano della regolarità formale della posizione telematica da quello della effettiva sussistenza dei requisiti professionali.
La prospettiva medico-legale: esperienza, competenza e valutazione concreta
Il principio assume una particolare rilevanza anche in ambito medico-legale. Nel settore della consulenza tecnica, infatti, la qualità dell’operato del professionista non dipende esclusivamente dal numero di corsi frequentati o dai titoli formalmente posseduti, ma dalla capacità di integrare conoscenze scientifiche, esperienza professionale, aggiornamento e capacità applicativa. La competenza specialistica dovrebbe quindi essere oggetto di una valutazione complessiva e individualizzata, nella quale la formazione costituisce uno degli elementi da considerare insieme alla concreta attività professionale.
In ambito medico-legale ciò è particolarmente evidente: la capacità di interpretare documentazione sanitaria, ricostruire il nesso causale, valutare il danno alla persona, applicare criteri medico-legali e tradurre le risultanze scientifiche in una risposta tecnicamente motivata al quesito giudiziario si sviluppa anche attraverso l’esperienza maturata sul campo. Ciò non significa, naturalmente, che l’aggiornamento professionale possa essere considerato irrilevante. Al contrario, l’evoluzione della medicina, della normativa e delle metodologie valutative rende la formazione continua un elemento imprescindibile della professionalità. Il punto è diverso: l’assenza di uno specifico corso non può essere automaticamente equiparata all’assenza di competenza, quando quest’ultima risulti comprovata da un insieme consistente di elementi professionali, documentali e giudiziari. In conclusione, la pronuncia rappresenta un importante richiamo alla necessità di una valutazione sostanziale della professionalità del consulente tecnico.
L’iscrizione all'Albo CTU non dovrebbe essere subordinata a un’applicazione meramente automatica di requisiti formali, soprattutto quando il professionista dimostri una lunga esperienza nel settore, una qualificazione documentata e una concreta attività già svolta nell’interesse dell’autorità giudiziaria. Il principio che emerge è quello secondo cui la speciale competenza tecnica deve essere verificata attraverso una valutazione complessiva del percorso professionale, nella quale corsi di formazione, titoli, certificazioni, esperienza maturata e incarichi giudiziari concorrono alla dimostrazione dell’effettiva qualificazione.
In questa prospettiva, la formazione continua rappresenta un importante strumento di aggiornamento, ma non necessariamente l’unico parametro attraverso il quale misurare la competenza specialistica. Per il CTU, e in particolare per il professionista medico-legale, la competenza è infatti il risultato di un processo nel quale conoscenza scientifica, esperienza professionale, capacità tecnica e concreta pratica giudiziaria devono essere valutate nel loro insieme.
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