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SIOF | Società Italiana di Odontoiatria Forense

L’ASO risponde secondo la legge Gelli-Bianco?

Una questione meno scontata di quanto sembri

di G. Ciccarelli, E. Ciccarelli, M. Lucca

(tratto da Management Odontoiatrico)

Il recente evento “Abbattere i muri, costruire incontri: dialoghi su criticità, opportunità, e proposte per la professione dell’ASO (Assistente di Studio Odontoiatrico)” tenutosi a Rimini, offre lo spunto per alcune riflessioni in tema di responsabilità in capo a tale figura. Preliminarmente va sottolineato che l’ASO non è una professione sanitaria e non rientra tra gli esercenti le professioni sanitarie disciplinati dalla legge n. 43/2006. Va, altresì, ricordato che la dottrina prevalente1 sostiene che la disciplina speciale della responsabilità prevista dall’art. 7 della Gelli – Bianco si applica, esclusivamente, all’esercente la professione sanitaria, mentre per gli altri collaboratori della struttura continuano a vigere le norme generali del codice civile.

Ma questo implica che la legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco) non le sia affatto applicabile? A nostro avviso, occorre distinguere. L’art. 7 della legge Gelli-Bianco disciplina la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria. Per questa ragione, la disciplina speciale della responsabilità professionale prevista dalla legge non sembra estendersi all’ASO, la cui eventuale responsabilità personale continua a trovare fondamento nelle regole generali del codice civile.
Il discorso si complica quando si fa riferimento al mansionario dell’ASO, laddove le attività previste dalla norma (D.P.C.M. 9 marzo 2022), unum ex pluribus la sterilizzazione, svolgono un ruolo fondamentale nella gestione del rischio clinico e, quindi, necessariamente, nella sicurezza delle cure, che costituisce un presupposto ineludibile dell’art. 1 della Legge Gelli-Bianco. Come noto il paziente può citare in giudizio sia la struttura in proprio (art. 1218) che la struttura sanitaria o lo studio odontoiatrico per l’attività dei propri ausiliari ai sensi dell’art. 1228 c.c., norma che non distingue tra professionisti sanitari e altri collaboratori impiegati nell’adempimento dell’obbligazione verso il paziente.

C’è però un ulteriore profilo che merita attenzione. Sic stantibus rebus, l’ASO, pur non essendo un professionista sanitario, svolge attività fondamentali per garantire la sicurezza delle cure: nell’organizzazione dello studio odontoiatrico o della struttura sanitaria, come sopra accennato, per esempio, una sterilizzazione eseguita in modo non conforme, un errore nella tracciabilità degli strumenti, una gestione inadeguata dei dispositivi medici o il mancato rispetto dei protocolli organizzativi possono compromettere la sicurezza del paziente tanto quanto una prestazione clinica eseguita in modo imperito2.

Da questa considerazione nasce l’interrogativo: se la legge Gelli-Bianco pone la sicurezza delle cure al centro del sistema e attribuisce grande rilievo alla prevenzione del rischio clinico, è davvero corretto limitare l’analisi del ruolo dell’ASO alla sola circostanza che essa non sia una professionista sanitaria? Oppure il suo inserimento nel processo assistenziale impone di considerarla anche come un soggetto rilevante ai fini del risk management, della definizione dei protocolli organizzativi, della formazione, delle procedure di audit, della prevenzione degli eventi avversi e, conseguentemente, della valutazione delle coperture assicurative della struttura? Il fatto, poi, di non essere riconosciuta come una professione sanitaria pone l’ASO al di fuori dell’ombrello protettivo della “colpa grave” per cui, in caso di rivalsa da parte della struttura che sia stata citata in giudizio e che intenda rivalersi sull’ASO, quest’ultima rispondere anche a titolo di colpa lieve.

In altri termini, il tema non è tanto stabilire se all’ASO si applichi la disciplina della responsabilità professionale prevista per medici e altri esercenti le professioni sanitarie – questione sulla quale la risposta appare negativa – quanto piuttosto comprendere se il suo ruolo debba essere valorizzato all’interno del sistema di governo del rischio delineato dalla legge n. 24/2017. Se la sicurezza delle cure è il risultato dell’organizzazione complessiva della struttura e non della sola attività clinica, anche le figure di supporto che partecipano in modo determinante ai processi organizzativi diventano componenti essenziali del sistema di prevenzione del rischio.

In conclusione, riteniamo che la chiave di lettura più convincente della legge n. 24/2017 sia quella sistemica: la sicurezza delle cure non dipende soltanto dalla correttezza dell’atto clinico del singolo sanitario, ma dall’affidabilità dell’intera organizzazione nella quale la prestazione viene resa. In questa prospettiva, la distinzione tra professionista sanitario e personale di supporto continua certamente a rilevare sul piano della responsabilità civile individuale, ma perde parte della sua centralità quando l’analisi si sposta sul terreno del governo del rischio sanitario, della qualità dei processi, della prevenzione degli eventi avversi e della tenuta organizzativa della struttura. Proprio qui si colloca la rilevanza dell’ASO: i DPCM del 2018 e del 2022 la qualificano come operatore di interesse sanitario, ne definiscono il profilo, ne prescrivono una formazione strutturata e un aggiornamento annuale, e le attribuiscono competenze direttamente incidenti sulla sicurezza del percorso assistenziale, tra cui la predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, la decontaminazione, disinfezione, pulizia, sterilizzazione, stoccaggio e gestione documentale.

Ne deriva che l’attività dell’ASO assume una valenza non solo pratica, ma anche giuridico-organizzativa, perché implica obblighi di formazione, aggiornamento, tracciabilità e corretta documentazione delle attività svolte, quali presidi essenziali di prevenzione del rischio clinico e di verificabilità ex post dei processi. La giurisprudenza più attenta al profilo organizzativo conferma questa impostazione: la responsabilità della struttura può infatti derivare non solo dall’errore del sanitario, ma anche da carenze organizzative autonome, da “disorganizzazione” o “inefficienza”, quando non siano assicurati assetti, procedure, personale, mezzi, formazione e controlli adeguati alla sicurezza del paziente3.

In termini ancora più netti, la riflessione sulla colpa di apparato mostra che, quando l’evento dannoso sia riconducibile in via prevalente a un difetto strutturale od organizzativo, il problema giuridico si sposta dall’errore del singolo alla qualità dell’assetto preventivo dell’ente, cioè alla capacità della struttura di governare il rischio mediante protocolli, risorse, registrazioni e controlli effettivi4. In questo quadro, il ruolo dell’ASO deve essere valorizzato non tanto perché assimilabile al professionista sanitario, quanto perché inserito in snodi operativi che incidono direttamente sulla sicurezza delle cure: la corretta esecuzione e documentazione delle procedure di sterilizzazione e stoccaggio, la verifica delle scadenze, la gestione dei materiali e la tracciabilità delle fasi operative diventano così componenti dell’architettura del risk management sanitario, e non meri adempimenti interni.

Note
1 Cfr., ad esempio, con diverse sfumature, Genovese – Martini (a cura di), La nuova responsabilità professionale in sanità, Maggioli, 2017; Gelli – Hazan – Zorzit, La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione, Giuffrè, 2017; Benci, Bernardi, Fiore, Frittelli, Gasparrini, Hazan, Martinengo, Rodriguez, Rossi, Tartaglia, Tita, Sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria. Commentario alla legge 24/2017, Quotidiano Sanità Editore, 2017; Martini – Genovese – Steffano (a cura di), Trattato operativo di responsabilità medica, Maggioli, 2022.
2 Sanjana Patil et al., Compliance of Sterilization and Disinfection Protocols in Dental Practice - A Review To Reconsider Basics. Int J Recent Sci Res. 11(04), pp. 38050-38054. DOI: ttp://dx.doi.org/10.24327/ijrsr.2020.1104.5232; Patiño-Marín N, Villa García LD, Aguirre López EC, Medina-Solís CE, Martínez Zumarán A, Martínez Rider R, Márquez Preciado R, Rosales García P, Salas Orozco MF. Sterilization and Disinfection: Ensuring Infection Control in Dental Practices. Cureus. 2025 Feb 15;17(2):e79041. doi: 10.7759/cureus.79041. PMID: 40099062; PMCID: PMC11912515.
3 Tribunale Lanciano, 3 Settembre 2024 n.282, ove in motivazione si legge: “Da tempo la giurisprudenza ha individuato una responsabilità autonoma della struttura, in quanto tale non riferibile ad una condotta colposa attiva od omissiva del personale medico, bensì ad una colposa carenza organizzativa della struttura stessa. Tale responsabilità discende da un contratto atipico di spedalità comprensivo, oltre che delle prestazioni mediche in senso stretto, anche di una serie di altre prestazioni, quali alloggio, ristorazione, disponibilità di attrezzature adeguate, sicurezza degli impianti, custodia dei pazienti, apprestamento di medicinali, nonché messa a disposizione del personale medico, ausiliario e paramedico, nel numero e con le competenze adeguate, anche nelle situazioni di urgenza. L’indirizzo è stato in ultimo positivizzato dalla legge Gelli- Bianco che, nell’individuare nella “sicurezza delle cure” una parte costitutiva del diritto alla salute, ne ha predicato la realizzazione anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione ed alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. Appare quindi configurabile un danno c.d. da “disorganizzazione”, o secondo altra dicitura, “da inefficienza”, conseguente ad una violazione dello standard medio di organizzazione ed efficienza della struttura sanitaria, che un paziente può ragionevolmente attendersi e prevedere”; Tribunale Frosinone, sez. 1, 29/04/2020 n. 316, ove in motivazione si legge: “Analogo tipo di responsabilità si configura per la struttura in caso carenze dal punto di vista organizzativo. Ad esempio uno squilibrio del rapporto tra il numero degli operatori e pazienti, la disorganizzazione nei turni di infermieri e medici potrebbero causare difetti di vigilanza nei confronti dei pazienti con relative responsabilità in caso di caduta. La legge Gelli, promuovendo “l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”, ha introdotto per la prima volta l’appropriatezza strutturale e organizzativa nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico. Cfr. dottrina e giurisprudenza Ex art. 1218 Codice Civile “Responsabilità Contrattuale”; Sentenza Tribunale di Lecce n. 1102/2011; Sentenza n. 6689/2018, terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione; Legge n. 24/2017. Art. 1; Art. 27 della Costituzione italiana; “Responsabilità medica e disfunzioni organizzative: la Cassazione gira il “conto” alle direzioni delle A.O.” [in] Capitale Medica – Rivista dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, Numero 1 – 2015, pag. 10; “La responsabilità medica per la caduta del paziente”. Articolo pubblicato sul quotidiano giuridico on line www.salvisjuribus.it il 26-02-2019”.
4 Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 01/07/2026, n. 51. Un richiamo merita anche l’art. 30 del D. Lgs. N. 81/2008, come modificato dalla L. 11 marzo 2026, n. 34.

Giulia Ciccarelli - Legal Strategy & Compliance Advisor SIOF
Enrico Ciccarelli - Consigliere nazionale SIOF, Medico Legale & Chief Officer in Risk Governance Sanitaria
Michele Lucca - Consigliere nazionale SIOF & Senior Specialist in Tort Law and Insurance Litigation

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