Turismo odontoiatrico transfrontaliero
destinazione Albania

di Patrizia Biancucci
(tratto da Management Odontoiatrico)
Il turismo odontoiatrico transfrontaliero è il fenomeno per cui un paziente si reca in un altro Paese per ricevere cure odontoiatriche, principalmente per motivi economici, ma anche per ridurre i tempi di attesa, accedere a tecnologie specifiche o combinare il trattamento con un soggiorno turistico. Negli ultimi anni il fenomeno ha conosciuto una significativa espansione grazie alla globalizzazione, allo sviluppo dei trasporti a basso costo, alla diffusione di piattaforme digitali e alla crescente differenza dei costi delle cure tra i diversi Stati.
Va precisato che il turismo odontoiatrico non è di per sé sinonimo di qualità inferiore delle cure visto che esistono strutture estere altamente qualificate e professionisti con elevata competenza. Tuttavia, quando insorge un contenzioso, il paziente si trova ad affrontare difficoltà procedurali, probatorie e giuridiche molto maggiori rispetto a quelle che incontrerebbe nel proprio Paese. È in questo contesto che l’odontoiatra forense assume un ruolo centrale non solo nell’accertamento della responsabilità professionale, ma anche nella corretta ricostruzione del percorso terapeutico e nella tutela dei diritti del paziente.
Tra le destinazioni europee più richieste figurano Albania, Ungheria, Croazia, Romania e Turchia, dove il costo delle prestazioni può risultare sensibilmente inferiore rispetto a quello di molti Paesi dell’Europa occidentale. Accanto agli indubbi vantaggi economici, il turismo odontoiatrico presenta tuttavia importanti criticità cliniche, etiche e medico-legali. La continuità assistenziale può risultare compromessa quando il paziente rientra nel proprio Paese prima del completamento del percorso terapeutico o della gestione delle eventuali complicanze. Inoltre, il follow-up, fondamentale soprattutto in implantologia e chirurgia orale, può essere difficoltoso o addirittura assente.
Dal punto di vista etico, il professionista ha il dovere di garantire che la scelta terapeutica sia fondata sull’appropriatezza clinica e non esclusivamente sul contenimento dei costi. Il paziente deve ricevere un’informazione completa e comprensibile riguardo ai benefici attesi, ai rischi, ai limiti del trattamento, ai materiali impiegati, ai tempi di guarigione e alle modalità di gestione delle possibili complicanze. Il consenso informato assume pertanto un ruolo centrale, poiché deve essere realmente consapevole e non influenzato da messaggi pubblicitari o da promesse di risultati garantiti.
Sotto il profilo deontologico, il professionista è tenuto a operare nel rispetto dei principi di competenza, autonomia professionale, beneficenza, non maleficenza e tutela della salute del paziente. L’eventuale utilizzo di strategie di marketing aggressive o di offerte commerciali che banalizzino l’atto sanitario rischia di entrare in conflitto con i principi etici della professione, trasformando una prestazione sanitaria in un semplice prodotto commerciale. Sul piano giuridico, all’interno dell’Unione Europea la mobilità sanitaria è disciplinata dalla normativa sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, che riconosce ai cittadini il diritto di ricevere cure in un altro Stato membro in determinate condizioni e di ottenere, nei casi previsti, il rimborso delle spese sostenute. Tuttavia, tale disciplina non si applica integralmente ai Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Di conseguenza, quando il trattamento viene eseguito in Stati extra-UE, come l’Albania, assumono particolare rilievo le norme nazionali, gli accordi internazionali eventualmente esistenti e le difficoltà connesse all’eventuale tutela risarcitoria in caso di contenzioso.
Negli ultimi anni l’Albania è divenuta una delle principali destinazioni del turismo odontoiatrico per i cittadini italiani. La vicinanza geografica, il costo contenuto delle prestazioni, la diffusione della lingua italiana tra gli operatori sanitari e la presenza di cliniche orientate al mercato internazionale hanno favorito un costante incremento della mobilità sanitaria. Tuttavia, accanto ai vantaggi economici, emergono rilevanti problematiche giuridiche, assicurative ed etiche che meritano un’attenta valutazione. A differenza degli Stati membri dell’Unione Europea, l’Albania non rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera. Tale direttiva disciplina, infatti, esclusivamente le cure ricevute in un altro Stato membro dell’Unione, prevedendo specifiche garanzie per il paziente, il diritto all’informazione e, in determinate circostanze, il rimborso delle prestazioni sanitarie.
Ne consegue che il paziente italiano che sceglie una struttura odontoiatrica albanese non beneficia automaticamente delle tutele previste dal diritto dell’Unione in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera. Il rapporto terapeutico è disciplinato prevalentemente dalla normativa albanese, con conseguenze rilevanti soprattutto nell’eventuale gestione del contenzioso. Va inoltre distinto il recente Accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale, ratificato nel 2025, che riguarda principalmente il coordinamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali e non introduce un regime generale di rimborso delle cure odontoiatriche effettuate in Albania.
Uno degli aspetti più delicati riguarda la responsabilità professionale dell’odontoiatra. In linea generale, qualora il trattamento venga eseguito interamente in Albania, eventuali azioni risarcitorie saranno normalmente disciplinate dalla legge individuata secondo le norme di diritto internazionale privato e, nella maggior parte dei casi, richiederanno di instaurare il giudizio davanti alle autorità competenti indicate dalle regole sulla giurisdizione e dal contratto sottoscritto dal paziente. Per il paziente italiano ciò può comportare l’aumento dei costi del contenzioso, la necessità di consulenze tecniche internazionali, la traduzione della documentazione clinica e maggiori difficoltà nell’esecuzione di eventuali sentenze.
Dal punto di vista probatorio diventa essenziale conservare:
- consenso informato;
- preventivo dettagliato;
- cartella clinica;
- certificazioni dei materiali implantari;
- documentazione radiologica pre e post-operatoria;
- fatture e ricevute.
L’aspetto assicurativo costituisce uno dei principali elementi di criticità, per cui il paziente dovrebbe verificare preventivamente l’esistenza di una copertura assicurativa professionale dell’odontoiatra, l’estensione territoriale della polizza, i massimali assicurativi, le modalità di apertura di un eventuale sinistro e la presenza di una copertura per le complicanze post-operatorie. Anche il professionista italiano chiamato successivamente a trattare complicanze derivanti da interventi eseguiti all’estero deve operare con particolare prudenza, documentando accuratamente lo stato clinico iniziale e distinguendo le prestazioni correttive dalle cure originarie.
Sempre sotto il profilo assicurativo può inoltre sorgere il problema della ripartizione della responsabilità qualora il paziente venga successivamente trattato in Italia da un diverso professionista. Il limite più importante del turismo odontoiatrico è la continuità delle cure: l’implantologia e la chirurgia orale richiedono controlli periodici, eventuali adattamenti protesici e monitoraggio a lungo termine. E quando il paziente rientra immediatamente in Italia possono verificarsi difficoltà nel follow-up, impossibilità di effettuare controlli programmati, ritardo nella diagnosi delle complicanze con conseguente maggiore ricorso ai servizi odontoiatrici italiani. La conseguenza è una frammentazione del percorso terapeutico che può incidere negativamente sia sull’esito clinico sia sull’individuazione delle eventuali responsabilità professionali.
In particolare, il Consenso informato deve comprendere i materiali utilizzati, le possibili alternative terapeutiche, la durata del trattamento, le eventuali complicanze, la necessità di controlli successivi e gli eventuali costi aggiuntivi. È consigliabile diffidare della pubblicità delle strutture odontoiatriche che enfatizzano esclusivamente il risparmio economico mediante slogan commerciali, tipo “impianti in 24 ore”, “sorriso garantito”, “vacanza e dentista”, anziché fornire informazioni corrette, verificabili e scientificamente fondate.
Molte strutture che operano nel turismo odontoiatrico propongono pacchetti “all inclusive” che comprendono volo, hotel, trasferimenti, cure odontoiatriche e assistenza linguistica. Sotto il profilo etico, questo tipo di pubblicità trasforma l’atto sanitario in un prodotto commerciale e, focalizzando l’attenzione del paziente prevalentemente sul prezzo, trascura elementi fondamentali quali come la qualità clinica, l’esperienza dell’operatore, i protocolli di sterilizzazione, la certificazione dei dispositivi medici, la gestione delle complicanze e, last but not least, la continuità assistenziale. In caso di contenzioso internazionale, l’evoluzione dei rapporti istituzionali tra Italia e Albania potrebbe favorire una maggiore cooperazione sanitaria, ma allo stato attuale il paziente che decide di sottoporsi a cure odontoiatriche in Albania deve essere consapevole che il regime giuridico e le tutele applicabili differiscono sensibilmente da quelle previste per l’assistenza sanitaria all’interno dell’Unione Europea.
Sotto il profilo medico-legale nel caso delle cure eseguite all’estero esistono delle criticità, prima fra tutte individuare quale normativa disciplini il rapporto tra paziente e struttura sanitaria, dal momento che non sempre trova applicazione la legge italiana e spesso prevale quella dello Stato in cui è stata eseguita la prestazione. Anche la scelta del tribunale competente non è scontata: in alcuni casi il paziente può agire davanti al giudice italiano, ma il più delle volte la controversia deve essere instaurata nel Paese in cui sono state effettuate le cure. Riguardo la prova dell’errore, l’accertamento della responsabilità richiede documentazione clinica completa, immagini radiologiche pre e post trattamento, consenso informato, piano terapeutico, relazione tecnica di un consulente odontoiatra forense, tenendo anche conto che l’assenza di una cartella clinica dettagliata rappresenta spesso uno degli ostacoli principali.
Riguardo la continuità terapeutica, visto che molti pazienti rientrano in Italia immediatamente dopo l’intervento, le eventuali complicanze vengono trattate da odontoiatri italiani che non hanno partecipato alla pianificazione originaria e che devono documentare con precisione il quadro clinico riscontrato. Il dentista italiano che prende in carico il paziente, per evitare di interrompere l’eventuale nesso di causa, deve necessariamente documentare accuratamente la situazione clinica iniziale, acquisire tutta la documentazione disponibile, evitare giudizi affrettati sull’operato del collega, descrivere obiettivamente i reperti clinici e, possibilmente, indirizzare il paziente a un odontoiatra forense. Per stabilire se sussistano i presupposti di una responsabilità professionale, il consulente odontoiatra forense deve distinguere tra complicanza prevedibile, insuccesso terapeutico, errore tecnico, errore diagnostico, difetto di pianificazione, carenza del consenso informato e violazione delle linee guida o delle buone pratiche clinico assistenziali.
I principali problemi pratici che si possono riscontrare sono la difficoltà nell’acquisizione della documentazione sanitaria, la necessità di traduzioni giurate, le differenze normative tra gli ordinamenti, i costi delle azioni giudiziarie internazionali, l’esecuzione delle sentenze straniere e la verifica della copertura assicurativa del professionista e della struttura. La richiesta di un risarcimento dei danni va indirizzata ai tribunali o alla Procura albanesi, con l’assistenza di un avvocato italiano, un odontoiatra forense per la perizia e/o un’associazione dei consumatori (ad esempio Altroconsumo, Codacons, Federconsumatori, Adiconsum), che può assisterlo nella fase stragiudiziale e orientarlo verso gli strumenti più efficaci.
Nel caso in cui la controversia sia promossa davanti ai tribunali albanesi, sarà necessaria la collaborazione tra un avvocato italiano esperto di responsabilità sanitaria internazionale e abilitato a esercitare in Albania, per curare i rapporti con il cliente, raccogliere la documentazione sanitaria, coordinare la consulenza medico-legale e definire la strategia, e un avvocato albanese esperto di diritto civile e sanitario che si occupa della procedura davanti alle autorità e ai tribunali albanesi. Dal punto di vista operativo, oggi non è normalmente necessario che il paziente si rechi in Albania solo per conferire l’incarico o seguire la causa: procure, scambio di documenti e molte altre attività possono essere gestiti da remoto, salvo che il giudice disponga la comparizione personale o siano necessari accertamenti specifici sul posto.
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