Responsabilità civile in odontoiatria
ultimatum 16 marzo 2026

di Patrizia Biancucci
(tratto da Management Odontoiatrico)
Responsabilità civile in odontoiatria: si avvicina l’art. 18 del Decreto 232/2023.
Il 16 marzo 2024 è entrato in vigore il Regolamento che disciplina per professionisti sanitari e per le strutture l’assicurazione della responsabilità civile sanitaria e le misure alternative – c.d. “analoghe misure” – . Per il dentista significa dover adeguare polizze e procedure entro il 16 marzo 2026: un vero e proprio “conto alla rovescia” imposto dall’articolo 18, fulcro delle norme transitorie. Il cuore dell’articolo 18 - con l’entrata in vigore del Decreto 232/2023 che accorda 24 mesi per l’adeguamento al Decreto, ogni studio odontoiatrico si trova a dover ripensare integralmente la propria copertura assicurativa. Le implicazioni pratiche del Decreto per gli studi e le strutture odontoiatriche sono presto dette.
- Revisione e aggiornamento delle polizze. Occorre verificare le polizze «claims made» già sottoscritte, assicurandosi che garantiscano retroattività e ultrattività per almeno dieci anni, e adeguare i massimali – fissati in non meno di 2 milioni di euro per sinistro e triplo importo annuo, con soglie più elevate (5 milioni) per prestazioni chirurgiche a rischio. Le polizze pluriennali non conformi, anche se in corso, dovranno essere disdette o rinegoziate entro il termine del 16 marzo 2026, pena la perdita di validità delle garanzie.
- Autoassicurazione e fondi dedicati. Sul fronte dell’autoassicurazione, lo studio deve costituire un «fondo rischi» e un «fondo riserva sinistri» proporzionati al volume di attività e alla complessità dei trattamenti, con certificazione periodica di congruità da parte di un revisore legale o di un collegio sindacale. Questo impone un significativo impatto sul bilancio, perché parte dell’utile andrà accantonata a garanzia degli eventuali danni. Diventa quindi fondamentale analizzare i flussi economici e negoziare le condizioni con le compagnie affinché il costo delle coperture resti sostenibile.
- Protocollo di gestione del rischio e CVS. Parallelamente, ogni studio o struttura, anche se è assicurata, deve dotarsi di protocolli rigorosi per la gestione del rischio e dei contenziosi. Bisogna mappare i momenti critici – dall’anestesia alle estrazioni complesse, fino all’endodonzia su anatomie variabili – e introdurre processi di incident reporting e gestione reclami. Spetta poi all’odontoiatra avvalersi di figure specialistiche, quali risk manager, medico legale, loss adjuster e un avvocato esperto in malpractice, per costituire con risorse interne o esterne il Comitati di Valutazione dei Sinistri (CVS) in modo da intervenire prontamente in caso di evento avverso o controversia.
- Formazione e politiche interne. La formazione del personale assume un ruolo chiave e richiede aggiornamenti continui sui protocolli di sicurezza, sul consenso informato e sulle procedure d’emergenza (emorragie, shock anafilattico). L’adozione di checklist operative, ispirate alla WHO Surgical Safety Checklist ma adattate agli interventi odontoiatrici, e l’avvio di audit interni consentono di monitorare l’efficacia delle misure adottate e di intervenire tempestivamente sulle criticità.
- Pianificazione economica e contrattuale. Infine, la pianificazione economica e contrattuale deve prevedere un confronto dettagliato tra offerte delle diverse compagnie, una revisione dei listini per assorbire eventuali oneri aggiuntivi e l’inserimento di clausole di copertura anche nei contratti con fornitori di servizi specialistici. Tenere sotto controllo questi aspetti significa trasformare un semplice obbligo normativo in un’opportunità per ridurre premi, limitare contenziosi e rafforzare la solidità e credibilità dello studio odontoiatrico.
Perché agire subito
La mancata implementazione di tali misure organizzative e finanziarie virtuose non solo espone a maggiori rischi operativi e legali, ma potrebbe anche precludere eventuali benefici in termini di rinegoziazione dei premi assicurativi, come previsto da meccanismi di “bonus-malus” legati alla gestione virtuosa del rischio. Si assiste a una transizione dalla semplice conformità formale a una gestione strategica e integrata del rischio. Il costo dell’inazione, sebbene non si traduca in multe dirette per il mancato rispetto della scadenza transitoria, si manifesta nell'esposizione a rischi legali e finanziari ben più gravi. Una struttura o una compagnia che non si adegua entro il 16 marzo 2026 rischia di trovarsi con coperture inadeguate o inefficaci, con conseguenti potenziali passività finanziarie ingenti. Al contrario, un approccio proattivo garantisce non solo la conformità, ma anche un profilo di rischio migliore, potenzialmente traducibile in condizioni assicurative più favorevoli e una posizione legale più solida in caso di contenzioso. Questo crea un chiaro vantaggio competitivo per chi agisce tempestivamente.
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